venerdì 21 gennaio 2011

Risparmio energetico

Sotto il nome di risparmio energetico si annoverano varie tecniche atte a ridurre i consumi dell'energia necessaria allo svolgimento delle diverse attività umane. Il risparmio può essere ottenuto sia modificando i processi energetici in modo che ci siano meno sprechi, sia utilizzando tecnologie in grado di trasformare l'energia da una forma all'altra in modo più efficiente, sia ricorrendo all'auto-produzione.


Metodi per il risparmio energetico

Uno degli esempi più comuni è dato dalla sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle fluorescenti che emettono una quantità di energia luminosa diverse volte superiore alle prime a parità di energia consumata.
Anche nel riscaldamento degli edifici ci sono accorgimenti più o meno semplici per risparmiare energia, come l'uso delle valvole termostatiche, l'uso di cronotermostati ed altri più impegnativi, come la sostituzione degli infissi obsoleti, delle caldaie vecchie con caldaie a condensazione, l'isolamento termico delle pareti.
Un risparmio energetico si può avere anche a livello di produzione di energia elettrica utilizzando sistemi di cogenerazione atti a migliorare i rendimenti dei vari processi, che consistono in tecnologie atte ad ottenere energia elettrica e calore; oppure si utilizzano in "cascata" gli stessi flussi energetici a crescenti entropie per utenze differenziate o, infine, si effettuano forme di recupero energetico a circuito chiuso.
Pannelli solari
Oppure si sfrutta l'energia dissipata nel moto degli esseri umani o delle automobili, come è già stato fatto in Olanda, ad esempio con pavimenti sensibili alla pressione, posti nelle scale dei metrò più frequentati del mondo, che producono energia elettrica. Gli effetti di queste politiche devono essere sempre considerati in rapporto al Paradosso di Jevons.
Utilizzare energia elettrica per produrre calore rappresenta uno spreco perché si trasforma un'energia nobile in calore, che è un'energia di seconda specie. In base ai primi due principi della termodinamica, l'energia meccanica-elettrica può interamente essere convertita in calore, mentre il calore può essere riconvertito solo in parte in energia.
Questo spreco deriva dal fatto che molte forme di energia (termoelettrica e geotermoelettrica, nucleare, solare) sono trasformate in calore usato per produrre energia elettrica che viene utilizzata per il riscaldamento: ad ogni passaggio c'è aumento di entropia e perdita di rendimentotermodinamico.
Talora il riscaldamento elettrico conviene dal punto di vista dell'economia individuale. In Francia, ad esempio, è diffuso perché l'energia elettrica prodotta col nucleare costa meno del riscaldamento col metano.
Provvedimenti utili a evitare lo spreco di energia per produrre calore:
  • lanciare la produzione di lavatrici domestiche con doppio ingresso sia di acqua calda sia di acqua fredda; quelle attuali hanno un unico ingresso, utilizzato per l'acqua fredda, che viene all'occorrenza scaldata elettricamente all'interno dell'elettrodomestico.
  • le reti di sensori wireless possono essere utilizzate per monitorare in modo efficiente l'uso dell'energia.

Le energy service company (e.s.co)
In tema di risparmio energetico un riferimento obbligato è alle Società di servizi energetici (nell'acronimo inglese ESCO - ossia Energy Service Companies), realtà imprenditoriali (per la massima parte costituite sotto forma di società di capitali) che si occupano dell'attuazione di misure di efficienza energetica (ossia interventi tesi al raggiungimento di una riduzione dei consumi negli usi finali dell'energia da parte degli utenti).
Premesso quello che è il compito principale delle ESCO (ossia la realizzazione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica) è da notare che il valore aggiunto di tali società è quello di poter fornire un punto di riferimento unico per la realizzazione i interventi che richiedono una grande varietà di competenze, direttamente dipendenti (al di là della fase di auditingche pare, in verità, la più tipizzata) dall'oggetto degli interventi di riqualificazione energetica.
Alle difficoltà derivanti dalle competenze necessarie per la realizzazione di tali interventi si associa, inoltre, la ingente quantità di capitali sovente necessaria per realizzarli. Anche per tale aspetto il sistema delle ESCO rappresenta una soluzione, essendo il reperimento della provista finanziaria necessario alla realizzazione degli interventi un altro compito delle ESCO, le quali avranno altresì la responsabilità diretta di garantire i terzi finanziatori circa la capacità dell'intervento di generare il ritorno degli investimenti effettuati nel periodo previsto (pay back period). Tale meccanismo di finanziamento degli interventi prende il nome di Finanziamento Tramite Terzi (FTT o anche, nell'acronimo inglese, Third Part Financing - TPF) ed è stato insertito ufficialmente nell'ordinamnto italiano per la prima volta con il d. legs. 115/2008 il quale lo definisce come un "accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCO" (d. lgs. 115/2008, art. 2, comma 1, lett. m).
Accanto a tale formula di reperimento della provvista finanziaria si riconoscono diverse tipologie contrattuali deputate a regolare i rapporti tra le parti di un intervento di efficienza energetica. Tra queste, tuttavia, la più adatta risulta essere quella dell'Energy Performance Contract (EPC). Sebbene le tipologie contrattuali adatte a regolare gli interventi realizzati in tale settore siano molteplici, dal punto di vista pratico la struttura basilare di una operazione di efficientamento condotta attraverso una ESCO dovrebbe presentare generalmente le seguenti caratteristiche: - l'utente dell'intervento affida l'audit energetico, la progettazione e la realizzazione degli interventi alla ESCO, dovendo interloquire in tal modo con un unico soggetto e si impegna a pagare alla ESCO una somma pari alla spesa storica (di norma dell'ultimo triennio) meno una percentuale da stabilirsi in sede di contrattazione; - la ESCO individuati gli interventi necessari costruisce un businness plan per la proiezione delle caratteristiche economico finanziarie dell'intervento al fine di individuare i partner finanziari necessari a finanziare l'intervento progettato, sgravando in tal modo l'utente da qualsiasi spesa ( a meno che non sia l'utente stesso a voler partecipare pro quota al finanziamento); - La ESCO riceve i fondi e realizza gli interventi di efficientamento energetico dai quali deriva un risparmio nei consumi finali; - La ESCO gestisce gli interventi realizzati per il periodo concordato; - Attraverso tale risparmio la ESCO, ricevendo dall'utente una somma pari alla spesa storica (decurtata di quanto stabilito tra le parti) che risulta superiore alla spesa reale dovuta agli interventi, incamera la differenza quale corrispettivo per la propria attività (dal quale tuttavia bisognerà decurtare le somme di rimborso di eventuali capitaliricevuti dalla ESCO) e per il periodo contrattuale previsto (periodo che può variare notevolmente a seconda degli interventi).
Da quanto detto risulta evidente che quello realizzato dalle ESCO è un esempio tipico di Demand Side Management in quanto la ESCO ha tutto l'interesse di effettuare interventi che garantiscono il massimo risparmio possibile (maggiori sono i risparmi, maggiori saranno le economie trattenute dalla ESCO); lo stesso vale per l'individuazione di eventuali inefficienze nel corso della gestione. Non bisogna dimenticare, infatti, che essendo la ESCO obbligata nei confronti dei creditori ed essendo garantito, altresì, all'utente dell'intervento l'ammontare di retribuzione da corrisposndere alla ESCO questa si troverà esposta qualora l'intervento non generi economie sufficienti a trarre un profitto per se stessa una volta ripagati i creditori (sebbene sia un caso di scuola, in tal senso, la ESCO qualora la spesa energetica post intervento dovesse risultare maggiore sarebbe tenuta sia a pagare la differenza tra la bolletta che gli corrisponde il cliente e la spesa effettiva, sia a pagare quanto stabilito nel piano di rientro con i finanziatori).

Normativa italiana del risparmio energetico
Il D.Lgs. 192/2005 che ha recepito in Italia la direttiva europea 2002/91/CE, aveva stabilito una serie di misure dirette a ridurre il consumo di energia di tutti gli edifici presenti sul territorio italiano, introducendo la Certificazione energetica degli edifici.
Successivamente due disposti legislativi hanno innovato il regime giuridico relativo alla riqualificazione energetica degli edifici:
  1. il Decreto Legislativo 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 192/2005) modifica la disciplina della certificazione energetica e la metodologia di calcolo per il rendimento energetico degli edifici;
  1. il D.M. 19 febbraio 2007 (Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente) prevede detrazioni d’imposta per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, considerando la detrazione del 55% per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di ri-qualificazione energetica degli edifici ed individua le tipologie di spese ammesse e la procedura da seguire per fruire dei benefici.
La novità di maggior rilievo è costituita dal fatto che il Decreto Legislativo 311/2006 estende l’ambito di applicazione della certificazione energetica a tutti gli edifici, nuovi ed esistenti. Nella modalità attuale l'obbligo dell’Attestato di Certificazione Energetica (art. 6 e art. 11 comma 2) si applica:
  • DAL 2 FEBBRAIO 2007
    • Agli edifici di nuova costruzione;
    • Agli edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l'involucro dell’edificio di superficie utile superiore a 1000 m²;
  • DAL 1 LUGLIO 2007
    • Agli edifici di superficie utile superiore a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
  • DAL 1 LUGLIO 2008
    • Agli edifici di superficie utile fino a 1000 m² nel trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
  • DAL 1 LUGLIO 2009
    • Alle unità immobiliari nel trasferimento a titolo oneroso della singola unità immobiliare.
A partire dal 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi 6 mesi di vigenza del contratto.
Nell'attesa della emanazione delle linee guida nazionali (attraverso i Decreti Attuativi) gli Attestati di Certificazione Energetica sono sostituiti a tutti gli effetti dagli Attestati di Qualificazione Energetica (di durata 1 anno). Fino all'entrata in vigore dei Decreti Attuativi il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale e in particolare del fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 come modificata dal D.Lgs. 192/05, dalle norme attuative e dalle disposizioni dell’Allegato I al 311/06.
Il 2 aprile 2009, con quattro anni di ritardo, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto del Presidente della Repubblica, recante attuazione dell'art. 4, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.(Bozza non ancora in vigore) Tale decreto definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e gli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari facendo riferimento alle nuove UNI TS 11300.
A decorrere dal 1 gennaio 2007 condizione necessaria per accedere agli incentivi, alle agevolazioni ed agli sgravi fiscali di qualsiasi natura finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, dell'unità immobiliare o degli impianti interessati è il possesso dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio o della unità immobiliare oggetto dei lavori di riqualificazione energetica.
  • DAL 22 AGOSTO 2008
    • Non è più necessario allegare agli atti di compra-vendita immobiliare l'attestato di certificazione energetica (ACE) o l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Allo stesso modo per i contratti di locazione (l'art. 35 comma 2 bis, del DL 112/2008 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del DLGS 192/2005 e successive modifiche).
Non sono state soppresse le restanti norme del D.Lgs 192/2005, quindi se sussistono i presupposti previsti dai commi 1bis, 1ter, 1quater dell'art. 6 del DLGS 192/2005 il venditore deve consegnare l'ACE o l'AQE.
Peraltro la normativa regionale in materia di certificazione energetica non è stata abrogata dal DL 112/2008 (Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Lombardia) dove si prevede l'obbligo di allegare l'attestato alle compra-vendite e affitto.
Le detrazioni d'imposta previste dal D.M. 19 febbraio 2007 per lavori sugli edifici per il risparmio energetico
Le detrazioni sono previste dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007 ovvero:
  1. comma 344 “interventi che conseguono in indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di cui alle tabelle dell’allegato C”;
  2. b) comma 345 “interventi su edifici esistenti, o parti di essi, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U di cui alla tabella dell’allegato D”;
  3. comma 346 “installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in strutture pubbliche (piscine, impianti sportivi, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)”;
  4. comma 347 “interventi impiantistici di sostituzione (anche parziale) di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto della rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione,nonché gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008”;
  5. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica ovvero di qualificazione energetica.







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